(Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità)

 

CCNL 1996 – articoli inerenti la retribuzione di posizione (parte normativa e parte economica)

 

 

Articolo 39 – CCNL 1996

 

Articolo 47 – CCNL 1996

 

Articolo 48, comma 2 – CCNL 1996

 

del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1998-2001

dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999

 

 

 

Articolo 4 – CCNL 1996

del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1998-2001

dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale  Parte economica biennio 2000-2001


 

Articolo 39

del Contratto collettivo nazionale di lavoro Quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999

 

 

Articolo 39

La retribuzione di posizione

 

1. La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti   che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all’incarico agli stessi conferito ai sensi dell’art. 27.

2. La retribuzione di posizione, è composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità.

3. La componente fissa della retribuzione di posizione, è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.

4. La componente fissa della retribuzione  è mantenuta anche nei casi previsti dall’art. 34  operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile .

5. In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996  come integrato dal CCNL  del 2 luglio 1997, il  valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il personale già in servizio all’entrata in vigore del contratto medesimo - è stato indicato nella tabella  all. 1 del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche  di provenienza dei dirigenti.

6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile , mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni   di cui all’art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni,  deve essere identica,  si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche  degli artt. 56 e 57  del CCNL 5 dicembre 1996.

7. Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.

8.  Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza  di valutazioni positive  riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico.

9.  Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse - per   la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%  , calcolato sul valore massimo della fascia di  appartenenza come rideterminata  dal comma 10.

10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così rideterminati:

Fascia a) dell’art. 56: L. 80.000.000

Fascia b) dell’art. 56: L. 70.000.000

Fascia a) dell’art. 57: L.  70.000.000

Fascia b) dell’art. 57: L.  45.000.000

11 . Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano ancora conferito un incarico diverso,   la  retribuzione di posizione minima  contrattuale corrisponde - per il biennio 1998 - 1999 - ai seguenti valori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio 1996 - 1997 :

                                                                                        

componente fissa:                L. 2.000.000                                 

componente variabile:         L.    371.000

 

12. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all’ art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.

 

 

Articolo 47
Retribuzione di posizione e di risultato

 

1. La retribuzione di posizione  dei dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita:

a) componente fissa come da tabella all. 1 del  CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, nella misura ridotta dall’art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l’opzione  sia stata espressa in applicazione del dlgs 229/1999, decorre da tale ultima  data;

b) parte variabile in godimento ridotta  del  50% . Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell’art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 - eventualmente ridefinita in azienda.

2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall’art. 39.

3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello ad incarico quinquennale  di cui agli  artt.  44 commi 5 e 6  e 45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell’art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996.

4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.

5.  La riduzione di cui al comma 1, lett.  b) e quella del comma 4 decorrono  dal  1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.

6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4  concorrono al finanziamento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate – art. 50 e 52 -  sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all’art. 50 .

7.Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentita l’eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni mensili.

 

 

 

Articolo 48, comma 2

Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione

per l’attività libero professionale extramuraria

(…)

2. La retribuzione di posizione è ridefinibile sulla base dell’incarico successivamente  conferito al dirigente con le procedure di cui all’art. 28, e per quello di direzione di struttura complessa, con le procedure previste dal DPR. 484/1997. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento.

(…)

 

 

 

 

 

                       


Articolo 4

del Contratto collettivo nazionale di lavoro

Quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale  Parte economica biennio 2000-2001

 

 

Articolo 4

Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione

 

1.Per i dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, cui non si applicano i benefici dell’art. 3, a decorrere dal 1 febbraio 2001, la  retribuzione di posizione minima  contrattuale   corrisponde  ai seguenti valori :

 

                         Medici                         Veterinari

-  parte fissa                              L.   2.000.000                                        L.    2.000.000

-  parte variabile                           L.   4.327.000                                        L.    4.028.000                

 

2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’ art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all’art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso  di verifica negativa, fatta salva l’applicazione dell’art. 34 dello stesso CCNL, l’adeguamento avrà luogo al superamento  di quella triennale successiva.

3. Nei casi in cui l’azienda, sulla base dell’ art. 57, comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996, abbia già conferito incarico di valore economico superiore al minimo contrattuale, si applica l’art. 3, comma  5.

4. All’incremento  della retribuzione di posizione di cui al comma 1 si provvede con le risorse del fondo dell’art. 9, comma  3.

5.  La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all’art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto costituisce il minimo contrattuale per tale voce. Essa sostituisce quella prevista dal comma 11 dell’art. 39 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.